Blog di Valeria Ferrari Wedding Planner

Comunione o divisione dei beni: l’eterno dilemma!

Venerdì 6 settembre 2013
Comunione o separazione dei beni?
 
“Con una parlantina così da grande non potrai che fare l’avvocato”...e così, ridendo e scherzando, la mia cara nonna Bruna ci aveva visto lungo, molto lungo, se pensiamo che questa frase risale a quando la qui scrivente aveva all’incirca 10 anni. Ed eccomi qui, avvocato di professione ma soprattutto moglie felice e mamma di un bimbo adorabile di quasi 14 mesi, Riccardo.
 
Si sa che i mesi (mese?!) dedicati ai preparativi per il Big Day scorrono senza dubbio in modo veloce e a dir poco frenetico, immerse e sommerse come sarete da centinaia di “thinks to do” per rendere il vostro matrimonio semplicemente perfetto e proprio come l’avete sempre desiderato.
 
Questa piccola rubrica, attinente a varie tematiche legali, spero vi possa tornare utile per scegliere sempre la cosa migliore per voi.
Silvia
 

 
Vorrei cominciare con un piccolo aneddoto legato alla mia esperienza universitaria e con una fantastica citazione, la cui paternità è da attribuire ad un mio professore, dotato si di grande esperienza ma soprattutto di un forte sense of humor. “Ragazze, un domani quando (e se) vi sposerete, e sceglierete la tanto temuta separazione dei beni, non abbiate timore..ciò non significa che vostro marito non possa farvi comunque bellissimi regali..a cadenza regolare!” Ci aveva conquistate! Con questa semplice frase tutte noi, come in un episodio di Ally McBeal (chi non conosce Ally McBeal e il suo pazzo studio legale rimedi subito guardando questo video, n.d.r.) avevamo studiato più che volentieri la sua materia, con l’entusiasmo di sentirci già principesse del foro e con la prospettiva allettante di avere, un domani, un marito assolutamente brillante! Ma parliamo di cose serie.
 
La questione relativa alla scelta del regime patrimoniale dei coniugi  è un aspetto che deve essere necessariamente valutato con attenzione dagli sposi, al fine di scegliere l’opzione che meglio si addice alle loro esigenze familiari. E’ bene chiarire sin da subito che la legge consente ai futuri sposi di scegliere tra due regimi patrimoniali: la comunione dei beni o la separazione dei beni. Ma quando si deve fare questa scelta? Tale scelta può essere effettuata sia in sede di matrimonio celebrato con il rito civile sia del classico matrimonio concordatario, ovvero celebrato con il rito cattolico: al termine della cerimonia quindi il Sacerdote o l’Ufficiale di Stato Civile annoterà tale decisione sull’atto di matrimonio. 
 
Posso modificare successivamente il regime scelto il giorno del matrimonio?
Assolutamente si, l’unica precisazione che deve essere fatta a tal proposito è che la modifica deve essere redatta per atto pubblico, ovvero alla presenza di un notaio e farla annotare, quindi, all’ufficiale di Stato Civile a margine dell’atto di matrimonio.
 
Che cosa significa comunione dei beni?
Per comunione dei beni si intende che tutti i beni acquistati dal momento della celebrazione del matrimonio divengono di proprietà di entrambi i coniugi in egual misura.
Confluiscono nella comune proprietà:
 
  • tutti gli acquisti compiuti dai coniugi dopo il matrimonio, insieme o separatamente (Case, terreni, automobili, ad eccezione dei beni personali)
  • i rendimenti dei beni propri di ciascun coniuge, ad esempio quelli bancari; 
  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio; 
  • gli utili e gli incrementi delle aziende appartenenti a uno dei due, precedentemente alle nozze, ma gestita da entrambi dopo il matrimonio.

 

Restano invece esclusi dalla comunione e sono da considerarsi quindi beni personali:
 
  • beni di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio; 
  • beni acquisiti da un coniuge durante il matrimonio per successione o donazione (salvo che non sia espressamente dichiarato che tali beni sono attribuiti alla comunione); 
  • beni di uso strettamente personale; 
  • beni che servono all’esercizio della professione; 
  • beni ottenuti a titolo di risarcimento danni; 
  • beni acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o con il loro scambio, purché espressamente dichiarato nell’atto di disposizione.

 

Come è disciplinata l’amministrazione dei beni in comunione?
Per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione (finalità meramente conservative del patrimonio: acquisto beni di consumo o necessari all'economia domestica) essi possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun coniuge; mentre gli atti di straordinaria amministrazione (atti che incidono sul patrimonio e che possono creare una sostanziale variazione dello stesso, come compravendite o costituzione di ipoteche) vanno compiuti congiuntamente. Tale regime è il cosidetto “regime legale”, ovvero qualora i coniugi non facciano presente al momento delle nozze la loro volontà di preferire il regime di separazione dei beni, esso opererà automaticamente.
 
Come opera, invece, la separazione dei beni?
Scegliere come regime patrimoniale la separazione dei beni vuol dire che ciascuno dei due sposi ha la proprietà esclusiva dei beni acquistati sia prima che dopo il matrimonio, anche se fruiti in comune. Il coniuge ha così diritto di amministrare in via esclusiva il bene che acquista e più in generale tutto il suo patrimonio, senza alcuna ingerenza da parte dell’altro coniuge, in tal modo i patrimoni del marito e della moglie restano separati, salvi i diritti di successione. In questa ipotesi, qualora gli sposi vogliano ottenere la cointestazione occorrerà semplicemente dichiarare all’atto di acquisito tale loro volontà, specificando non solo la scelta ma anche la quota di comproprietà da assegnare. 
 
La scelta di tale regime patrimoniale, tuttavia, non solleva i coniugi dal contribuire al mènage familiare, proporzionalmente alle sue capacità reddituali e di lavoro. Infine è utile sapere che per quanto riguarda i debiti contratti da uno dei coniugi in regime di separazione dei beni occorre distinguere tra:
 
  • debiti personali: i quali dovranno essere pagati direttamente dal coniuge che li ha contratti.
  • debiti nell’interesse della famiglia: in questa ipotesi, anche se nessuna norma lo prevede, secondo l’orientamento più diffuso, dovrebbe valere la regola della responsabilità solidale dei coniugi, in base alla quale entrambi rispondono con i loro beni per i debiti posti in essere da uno solo dei due.
 
Le questioni legali non sono sicuramente la parte più romantica di un matrimonio, ma sposandosi si attiva tutta una serie di diritti e doveri che è bene conoscere e valutare attentamente!
 
 
Silvia Masseroni, la nostra wedding lawyerSilvia Masseroni, la nostra wedding lawyer, è avvocato civilista del foro di Brescia. Moglie e mamma (dopo essere stata una splendida sposa), per La Petite Coco si occupa di consigliare gli sposi in materia legale e contrattuale, per risolvere quei piccoli grandi dubbi che possono sorgere in un momento in cui gli accordi da stipulare sono davvero tanti! Per chiarimenti e consulenze potete contattare Silvia all'indirizzo mail: [email protected]
 

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Luca Polidori

Gent.mo avvocatessa Masseroni, innanzitutto grazie per l'interessante articolo; volevo farle una domanda riguardo la parte che le cito in basso: "Dove posso reperire qualche sentenza o qualche indicazione a sostegno dell'orientamento diffuso che i debiti contratti nell'interesse della famiglia devono essere saldati in solido dai coniugi indipendentemente dalla scelta del regime patrimoniale ?" ..............per quanto riguarda i debiti contratti da un dei coniugi in regime di separazione dei beni occorre distinguere tra: [ ......................] debiti nell’interesse della famiglia: in questa ipotesi, anche se nessuna norma lo prevede, secondo l’orientamento più diffuso, dovrebbe valere la regola della responsabilità solidale dei coniugi, in base alla quale entrambi rispondono con i loro beni per i debiti posti in essere da uno solo dei due.


Images Credits:

Sono Valeria Ferrari, wedding planner, e sono qui per organizzare il vostro grande giorno. Leggi di più...

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